Art. 38.

      1. Per ogni pignoramento è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto nella misura seguente:

          a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a 1.000 euro: 16 euro;

          b) per gli atti relativi ad affari di valore fra 1.000 euro e 20.000 euro: 30 euro;

          c) per gli atti relativi ad affari di valore oltre 20.000 euro o di valore indeterminato ma comunque stimabile non inferiore a 20.000 euro: 74 euro.